Decreto 22 dicembre 2012

  • Emanante: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 37
  • Data fonte: 13/02/2013
Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme dicontributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo

Thesaurus: Lavoro, Politiche sociali

Abstract:

Con il presente decreto interministeriale viene data attuazione – per il triennio 2013-2015 – alla previsione di misure sperimentali finalizzate alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro di cui all’art. 4, commi 24 e seguenti, della legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro.  Due le azioni a sostegno della genitorialità:  per il padre lavoratore il congedo obbligatorio di un giorno, da fruirsi entro i cinque mesi dalla nascita del figlio,  nonchè il congedo facoltativo di due giorni da utilizzare in alternanza alla madre; per quest’ultima, invece, un contributo economico per servizi di baby-sitting o per usufruire  dei servizi per l’infanzia della rete pubblica o di quelli privati accreditati, in alternativa ai congedi parentali previsti dopo la  maternità obbligatoria. Il decreto  definisce pertanto l’ambito di applicazione del congedo per il padre, il trattamenbto economico e previdenziale, infine,   le modalità di fruizione del beneficio.  Il voucher per la madre lavoratrice è definito nella misura delle 300 euro mensili per un massimo di sei mesi, previa presentazione della domanda all’INPS che provvederà ad emanare i relativi i bandi. Il provvedimento declina altresì le esclusioni e le limitazioni  al beneficio unitamente alla procedura per la realizzazione dell’elenco delle aventi diritto. Il decreto stanzia complessivamente 60 milioni di euro per il triennio 2013-2015 da reperire dal Fondo per l’occupazione femminile e dei giovani.. Si affida inoltre all’INPS il monitoraggio sull’andamento della spesa finalizzato ad un’eventuale revisione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo del beneficio  per gli anni di sperimentazione successivi al primo.

 

Con il presente decreto interministeriale viene data attuazione – per il triennio 2013-2015 – alla previsione di misure sperimentali finalizzate alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro di cui all’art. 4, commi 24 e seguenti, della legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro.  Due le azioni a sostegno della genitorialità:  per il padre lavoratore il congedo obbligatorio di un giorno, da fruirsi entro i cinque mesi dalla nascita del figlio,  nonchè il congedo facoltativo di due giorni da utilizzare in alternanza alla madre; per quest’ultima, invece, un contributo economico per servizi di baby-sitting o per usufruire  dei servizi per l’infanzia della rete pubblica o di quelli privati accreditati, in alternativa ai congedi parentali previsti dopo la  maternità obbligatoria. Il decreto  definisce pertanto l’ambito di applicazione del congedo per il padre, il trattamenbto economico e previdenziale, infine,   le modalità di fruizione del beneficio.  Il voucher per la madre lavoratrice è definito nella misura delle 300 euro mensili per un massimo di sei mesi, previa presentazione della domanda all’INPS che provvederà ad emanare i relativi i bandi. Il provvedimento declina altresì le esclusioni e le limitazioni  al beneficio unitamente alla procedura per la realizzazione dell’elenco delle aventi diritto. Il decreto stanzia complessivamente 60 milioni di euro per il triennio 2013-2015 da reperire dal Fondo per l’occupazione femminile e dei giovani.. Si affida inoltre all’INPS il monitoraggio sull’andamento della spesa finalizzato ad un’eventuale revisione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo del beneficio  per gli anni di sperimentazione successivi al primo.

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