Segnalazioni condotte illecite (c.d. whistleblowing)

Pubblicazione ai sensi dell'art. 54-bis, D.Lgs. n. 165/2001; dell'art. 1, comma 1, Legge n. 179/2017

La  Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ha introdotto per la prima volta in Italia una norma finalizzata a tutelare il dipendente pubblico che segnala condotte illecite all’interno dell’ambiente di lavoro e a favorire così l’emersione di fattispecie di illecito. Tale misura è nota nei paesi anglosassoni con il termine whistleblowing, la cui traduzione letterale è “soffiare il fischietto” ma è interpretabile quale “denuncia”.

Precisamente l’art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012,  inserisce all’interno del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 l’articolo 54-bis, intitolato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", che  vieta il ricorso a sanzioni, licenziamento o misure discriminatorie, dirette o indirette, avente effetti sulle condizioni di lavoro del whitleblower per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

La Legge 30 novembre 2017, n. 179.Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, ha ampliato modalità e forme di tutela per i dipendenti pubblici e disposto analoghe forme di tutela anche per i dipendenti del settore privato.

Con il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 l’Italia ha recepito nel proprio ordinamento la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, "riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione europea”, e la violazione delle disposizioni della normativa nazionale.

In ottemperanza al suddetto decreto legislativo, l’INAPP ha implementato i canali di segnalazione previsti dalla normativa, che vanno ad integrare l’attuale sistema di segnalazione, rinvenibile al seguente url:

https://www.archimede.inapp.org/torcom

Il contenuto della eventuale segnalazione, verrà recapitato in forma anonima attraverso il sistema Archimede® al RPCT, senza che sia necessario inserire alcun dato anagrafico o personale.

La segnalazione completamente anonima non permette alcuna interazione.

La segnalazione anonima con registrazione, permette l’interazione perché, pur non inserendo alcun dato personale, alla segnalazione viene associato un ID, ossia un codice identificativo anonimo unico.

Ciò permetterà al RPCT di rispondere alla segnalazione ed eventualmente proporre, sempre ed esclusivamente attraverso la piattaforma Archimede, che opera su canali cifrati ed anonimi, un incontro video, peer to peer.

In questo caso la piattaforma “organizzerà” un incontro anonimo e cifrato, e la chiamata video si attiverà solo se entrambi i partecipanti, all’ora convenuta, l’attiveranno.

Si rappresenta che la gestione del canale interno è affidata al RPCT.

Ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 si possono segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

In alternativa, a quanto sopra, la segnalazione può essere inoltrata direttamente all' ANAC (canale esterno), nonché attraverso la divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone); o la denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

Importante sottolineare che, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare, in via prioritaria, il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

In particolare, i segnalanti possono fare ricorso all’ANAC (canale esterno) quando:

  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto disciplinato dall’ANAC:
https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

 

Documenti

 

Responsabile dei dati: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Ultimo aggiornamento: 05/02/2024