Direttiva (UE) 20 giugno 2019, n. 1158

  • Emanante: Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea
  • Fonte: G.U.U.E.
  • Numero fonte: L. 188/79
  • Data fonte: 12/07/2019
Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio

Thesaurus: Politiche sociali, Congedo parentale, Prestatori di assistenza

Abstract:

La presente direttiva si basa sulle norme stabilite nella direttiva 2010/18/UE che disciplina il congedo parentale, la integra rafforzando i diritti esistenti, stabilisce prescrizioni minime volte a conseguire la parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento sul lavoro, agevolando la conciliazione tra lavoro e vita familiare per i lavoratori che sono genitori o i prestatori di assistenza.

A tal fine, essa dispone diritti individuali relativi a:

  • Prestatore di assistenza: un lavoratore che fornisce assistenza o sostegno personali a un familiare o a una persona che vive nello stesso nucleo familiare del lavoratore e necessita di notevole assistenza o sostegno a causa di condizioni di salute gravi, come definito da ciascuno Stato membro;
  • Modalità di lavoro flessibili: la possibilità per i lavoratori di adattare l’organizzazione della vita professionale, anche mediante l’uso del lavoro a distanza, calendari di lavoro flessibili o una riduzione dell’orario di lavoro.
  • Congedo di paternità: un congedo dal lavoro per il padre o, laddove e nella misura in cui riconosciuto dal diritto nazionale, per un secondo genitore equivalente, da fruirsi in occasione della nascita di un figlio allo scopo di fornire assistenza;
  • Congedo parentale: un congedo dal lavoro per i genitori da fruirsi a seguito della nascita o dell’adozione di un figlio per prendersene cura;
  • Congedo per i prestatori di assistenza: un congedo dal lavoro per i lavoratori affinché possano fornire assistenza o sostegno personali a un familiare o a una persona che vive nello stesso nucleo familiare del lavoratore e necessita di notevole assistenza o sostegno a causa di condizioni di salute gravi, come definito da ciascuno Stato membro;
  • Familiare: un figlio, una figlia, la madre, il padre di un lavoratore, come pure il suo coniuge o partner in un’unione civile, se tali unioni sono previste dal diritto nazionale.

La direttiva 2010/18/UE è abrogata a decorrere dal 2 agosto 2022. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 agosto 2022 ed essi ne informano immediatamente la Commissione.

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