Basilicata – Ordinanza Presidente Regione 7 gennaio 2022, n. 2

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio, n. 35, dell'articolo , comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19 per i trasporti pubblici locali - Proroga delle misure disposte con l'Ordinanza n. 35 dell'11 settembre 2021

Thesaurus: Emergenza sanitaria, Disposizioni, Trasporto pubblico

Abstract:

Con il presente provvedimento, sono emanate ulteriori disposizioni per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare sono prorogate le misure in tema di trasporto pubblico locale. Infatti a partire dal 10 gennaio e fino al 31 marzo 2022, il Presidente della Regione dispone che sul territorio regionale i servizi di trasporto pubblico locale siano esercitati secondo le disposizioni dell’Ordinanza n. 35 dell’11 settembre 2021 e comunque nel rispetto delle disposizioni dell’allegato 14 recante il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica”, adottato con Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e la Mobilità sostenibile dell’11 novembre 2021, che sostituisce il documento di cui all’allegato 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021; e dell’Allegato all’Ordinanza del Ministro della Salute con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile contenente le “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel trasporto pubblico”; del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, articolo 4, comma 3 e del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229 articolo 1, comma 2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza si applicano le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 e successive integrazioni nonchè relativi allegati. La presente Ordinanza è trasmessa agli Organismi competenti e ai Comuni della Regione tramite l’Anci. Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato a norma di legge.

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Ordinanza Presidente Regione 7 gennaio 2022, n. 2