Lazio – Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11

  • Emanante: Presidente Giunta Regionale
  • Regione: Lazio
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 64
  • Data fonte: 11/08/2016
Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio.

Thesaurus: Politiche sociali

Abstract:

Con la presente legge la Regione assume quale punto di riferimento per le proprie politiche sociali, la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari, di cui all’articolo 16 della l. 328/2000, e la centralità della persona, sia come singola, sia inserita nella famiglia e nella comunità, sia nelle formazioni sociali in cui realizza la propria personalità, allo scopo di: sviluppare la giustizia sociale e la propria dignità; favorire il benessere, l’autonomia e lo sviluppo psicofisico; promuovere la realizzazione dei progetti di vita; promuovere e tutelare l’inclusione sociale attraverso la soddisfazione dei bisogni e delle necessità; rimuovere le condizioni di disuguaglianza, discriminazione, di bisogno e di
disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche, al fine di contrastare tutte le forme di esclusione sociale; garantire e rinforzare l’inserimento o reinserimento nelle reti sociali e territoriali di appartenenza attraverso lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dei servizi e la valorizzazione delle professioni sociali; intercettare tutti i segnali di disagio per prevenire tutte le forme di difficoltà che conducono a disturbi psichici o affezioni patologiche; garantire pari opportunità; garantire la valorizzazione delle capacità e delle risorse; garantire la partecipazione attiva nell’ambito dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione; sostenere la partecipazione attiva dei cittadini singoli ed associati, nell’ambito dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione.
Per rispondere ai bisogni delle persone diversamente abili, di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, la  Regione riconosce, ai sensi dell’articolo 14 della l. 328/2000, il diritto al progetto individuale per la realizzazione della piena integrazione delle persone disabili.

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Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11