Lazio – Ordinanza Presidente Regione 20 novembre 2020, n. Z00068

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio emessa ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019

Thesaurus: Emergenza sanitaria

Abstract:

Il Presidente della Regione Lazio ordina, con questa Ordinanza ulteriori disposizioni in materia di attività commerciali. Queste disposizioni prevedono che nei giorni festivi e pre-festivi, restino aperte le attività commerciali all’ingrosso, purchè la vendita sia effettuata, esclusivamente nei confronti dei titolari di partita IVA, con accesso diretto alle strutture esclusivamente permesso ai medesimi soggetti. Restano altresì aperte le attività commerciali degli autosaloni e delle aziende florovivaistiche. Nessuna attività commerciale al dettaglio e all’ingrosso può nei giorni feriali, festivi e prefestivi proseguire la vendita al pubblico dopo le ore 21.00. Tutte le attività commerciali consentite, sono comunque tenute a garantire la  sorveglianza per assicurare il divieto di assembramento e la distanza interpersonale e le modalità di scaglionamento degli ingressi per assicurare i limiti numerici di presenza dei clienti e degli addetti. Devono essere inoltre garantite le misure di sicurezza contenute nel DPCM 3 novembre 2020, contenente le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 Ottobre 2020”. Le disposizioni della presente Ordinanza sono valide fino al 30 novembre 2020. Le sanzioni per mancata osservanza della presente Ordinanza sono regolate dalle normative previste nel provvedimento stesso.

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Ordinanza Presidente Regione Lazio 20 novembre 2020, n. Z00068