Lombardia – Ordinanza Presidente Giunta Regionale 10 febbraio 2021, n. 699

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art.3 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

Thesaurus: Emergenza sanitaria, Organizzazione del lavoro

Abstract:

Con la presente Ordinanza il Presidente della Regione Lombardia dispone ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 riguardo l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali. Questo deve avvenire secondo quanto previsto dalle Linee Guida dettate dalla Conferenza delle Regioni dell’8 febbraio 2021, contenute nell’Allegato A, parte del presente provvedimento. La presente Ordinanza definisce anche il numero massimo di presenze giornaliere nei comprensori sciistici e nelle stazioni sciistiche non ricomprese in un comprensorio sciistico. Il mancato rispetto delle misure previste dalla presente Ordinanza è sanzionato a norma di legge. Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi competenti. 

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Ordinanza Presidente Giunta Regionale 10 febbraio 2021, n. 699