Marche – Legge regionale 11 luglio 2006, n. 9

  • Emanante: Presidente della Regione
  • Regione: Marche
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 1
  • Data fonte: 12/03/2007
Testo unico delle norme regionali in materia di turismo

Thesaurus: Lavoro, Professioni

Abstract:

La Regione assicura lo sviluppo del turismo quale fondamentale risorsa della comunità regionale, promuovendo in particolare la valorizzazione dell’immagine delle Marche e dei suoi prodotti, nonché lo sviluppo e la qualificazione delle imprese del settore, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, al fine di migliorare la qualità dell’organizzazione, delle strutture e dei servizi di settore. Ai fini di cui al comma 1, la Regione identifica le risorse turistiche delle Marche valorizzando l’ambiente, i beni culturali e le tradizioni locali, nonché le produzioni agricole ed artigiane tipiche del territorio in modo omogeneo sull’intero territorio regionale, con particolare riguardo alla tutela del turista e al miglioramento della qualità dell’accoglienza, promuovendo ed incentivando l’accoglienza turistica delle persone con particolari bisogni. Con la presente legge, la Regione disciplina, in particolare, l’organizzazione turistica regionale, le strutture ricettive, le professioni turistiche, le attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo e gli interventi regionali a favore del turismo.

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Legge regionale 11 luglio 2006, n. 9