Accordo 15 marzo 2012

  • Emanante: Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome
  • Fonte: Altro
  • Numero fonte: 1
  • Data fonte: 30/03/2012
Definizione delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali conseguibili attraverso l'apprendistato

Thesaurus: Contratto di apprendistato, Lavoro, Contratti di lavoro

Abstract:

L’Accordo definisce che le qualifiche e i diplomi professionali conseguibili attraverso l’apprendistato sono quelle di cui all’art. 18, comma 1, lettera d, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come definite nell’Accordo del 27 luglio 2011 e che tali figure sono articolabili in specifici profili professionali. Gli standard minimi formativi delle competenze tecnico professionali e delle competenze di base, relativi alle figure nazionali di riferimento sono quelli di cui all’articolo 18, comma 2 del medesimo D.lgs. 226/2005; le competenze tecnico professionali comuni di qualifica nelle aree di qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale sono quelle definite nell’Allegato 3 dell’Accordo del 29 aprile 2010; i modelli e le modalità di rilascio degli attestati di qualifica professionale e diploma professionale e di competenze, anche nel caso di interruzione del percorso formativo, sono quelli previsti dall’articolo 20 del D.lgs. 226/2005. I percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale prevedono la frequenza di attività di formazione, interna o esterna all’azienda per un monte ore non inferiore a 400 ore annue, tenuto conto della possibilità, nel caso di apprendisti di età superiore ai 18 anni, di riconoscere crediti formativi in ingresso alla luce delle competenze possedute. Infine si rinvia ai contratti collettivi la determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto sia del Piano formativo dell’apprendista sia degli standard generali fissati dalle Regioni e Province Autonome.

L’Accordo definisce che le qualifiche e i diplomi professionali conseguibili attraverso l’apprendistato sono quelle di cui all’art. 18, comma 1, lettera d, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come definite nell’Accordo del 27 luglio 2011 e che tali figure sono articolabili in specifici profili professionali. Gli standard minimi formativi delle competenze tecnico professionali e delle competenze di base, relativi alle figure nazionali di riferimento sono quelli di cui all’articolo 18, comma 2 del medesimo D.lgs. 226/2005; le competenze tecnico professionali comuni di qualifica nelle aree di qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale sono quelle definite nell’Allegato 3 dell’Accordo del 29 aprile 2010; i modelli e le modalità di rilascio degli attestati di qualifica professionale e diploma professionale e di competenze, anche nel caso di interruzione del percorso formativo, sono quelli previsti dall’articolo 20 del D.lgs. 226/2005. I percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale prevedono la frequenza di attività di formazione, interna o esterna all’azienda per un monte ore non inferiore a 400 ore annue, tenuto conto della possibilità, nel caso di apprendisti di età superiore ai 18 anni, di riconoscere crediti formativi in ingresso alla luce delle competenze possedute. Infine si rinvia ai contratti collettivi la determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto sia del Piano formativo dell’apprendista sia degli standard generali fissati dalle Regioni e Province Autonome.

 

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