Circolare 1 agosto 2012, n. 20

  • Emanante: Stato
  • Fonte: Altro
  • Numero fonte: 1
  • Data fonte: 01/08/2012
L. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma lavoro) - lavoro intermittente alla luce delle modifiche apportate agli artt. 33-40 del D.Lgs. 276/2003 - istruzioni operative al personale ispettivo.

Abstract:

La presente circolare dispone in materia di lavoro intermittente alla luce dell’entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92 – c.d. Riforma del Lavoro – che ha apportato modifiche agli articoli 33-40 del decreto legislativo n. 276/2003, introducendo rilelvanti novità in materia.

La precedente circolare ministeriale n. 18 del 18 luglio 2003, collegata alla presente, ha fornito già primissime indicazioni in merito a tale contratto. La circolare in questione analizza in modo più approfondito le modifiche apportate della legge di riforma del mercato del lavoro e,  in particolare, si sofferma sul campo di applicazione e sul nuovo modo di comunicazione previsto dall’articolo 35, comma bis del D.Lgs. n. 276/2003. Al comma 3bis dell’articolo 35 del D.Lgs 276/2003 è previsto l’obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro alla Direzione territoriale competente  prima dell’inizio della prestazione lavorativa ovvero “di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni”. Il Legislatore, in quest’ultimo caso, per semplificare l’adempimento in questione e per dare la possibilità al datore di lavoro di “pianificare” anche a lungo termine le attività, fa si che anche con un solo adempimento, possano essere  evidenziate più prestazioni di lavoro intermittente.

La presente circolare dispone in materia di lavoro intermittente alla luce dell’entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92 – c.d. Riforma del Lavoro – che ha apportato modifiche agli articoli 33-40 del decreto legislativo n. 276/2003, introducendo rilelvanti novità in materia.

La precedente circolare ministeriale n. 18 del 18 luglio 2003, collegata alla presente, ha fornito già primissime indicazioni in merito a tale contratto. La circolare in questione analizza in modo più approfondito le modifiche apportate della legge di riforma del mercato del lavoro e,  in particolare, si sofferma sul campo di applicazione e sul nuovo modo di comunicazione previsto dall’articolo 35, comma bis del D.Lgs. n. 276/2003. Al comma 3bis dell’articolo 35 del D.Lgs 276/2003 è previsto l’obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro alla Direzione territoriale competente  prima dell’inizio della prestazione lavorativa ovvero “di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni”. Il Legislatore, in quest’ultimo caso, per semplificare l’adempimento in questione e per dare la possibilità al datore di lavoro di “pianificare” anche a lungo termine le attività, fa si che anche con un solo adempimento, possano essere  evidenziate più prestazioni di lavoro intermittente.

 

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