Circolare 16 gennaio 2013, n. 3

  • Emanante: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
  • Fonte: Altro
  • Numero fonte: 1
  • Data fonte: 18/01/2013
Art. 7, Legge n. 604/1966, come modificato dall'art. 1, comma 40, della Legge n. 92/2012 - procedura obbligatoria di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo - primi chiarimenti operativi

Thesaurus: Legislazione del lavoro, Lavoro

Abstract:

Con la circolare n. 3/2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce i primi chiarimenti operativi alle articolazioni periferiche della propria amministrazione e alle Commissioni di conciliazione presso queste istituite, ai fini della corretta applicazione dell’art. 7,  della Legge n. 604/1966 “Norme sul licenziamento individuale”, così come novellato dall’art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro, che prevede l’espletamento obbligatorio della procedura di conciliazione prima di arrivare ad un vero e proprio contenzioso. . La circolare  chiarisce in merito all’ambito di applicazione della norma, ossia i datori di lavoro interessati e le motivazioni del licenziamento, nonchè sul corretto svolgimento degli adempimenti cui sono tenute le Direzioni territoriali del lavoro.

Con la circolare n. 3/2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce i primi chiarimenti operativi alle articolazioni periferiche della propria amministrazione e alle Commissioni di conciliazione presso queste istituite, ai fini della corretta applicazione dell’art. 7,  della Legge n. 604/1966 “Norme sul licenziamento individuale”, così come novellato dall’art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro, che prevede l’espletamento obbligatorio della procedura di conciliazione prima di arrivare ad un vero e proprio contenzioso. . La circolare  chiarisce in merito all’ambito di applicazione della norma, ossia i datori di lavoro interessati e le motivazioni del licenziamento, nonchè sul corretto svolgimento degli adempimenti cui sono tenute le Direzioni territoriali del lavoro.

 

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