Circolare INPS 14 dicembre 2012, n. 140

  • Emanante: INPS
  • Fonte: Altro
  • Numero fonte: 1
  • Data fonte: 20/12/2012
Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), istituita dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Aspetti di carattere contributivo

Thesaurus: Lavoro, Politiche sociali

Abstract:

La Circolare INPS n. 140/2012  chiarisce in merito all’ambito di applicazione  dell’ASpI, la nuova assicurazione sociale per l’impiego  attiva dal 1 gennaio 2013  a tutela dei lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione nell’anno in corso e finalizzata a fornire un’indennità mensile di disoccupazione.  Sono obbligatoriamente assicurati all’ASpI i seguenti lavoratori:

  • dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato;
  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperativa, che abbiano stipulato con la stessa un contratto di lavoro subordinato ai sensi della legge n. 142/2001 (soci lavoratori di cooperative di produzione elavoro, soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n.250/58, ecc.);
  • dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche ex art. 1, co.2, del D.lgs. n.165/2001
  • soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/70, in quanto l’art. 2, co. 38 della legge )”/2012 ha aggiunto l’ASpI alle forme di previdenza ed assistenza sociale applicabili ai predetti soci;
  • le categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavorosubordinato

La  circolare definisce altresì l’entità di contribuzione del finanziamento.

La Circolare INPS n. 140/2012  chiarisce in merito all’ambito di applicazione  dell’ASpI, la nuova assicurazione sociale per l’impiego  attiva dal 1 gennaio 2013  a tutela dei lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione nell’anno in corso e finalizzata a fornire un’indennità mensile di disoccupazione.  Sono obbligatoriamente assicurati all’ASpI i seguenti lavoratori:

  • dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato;
    • apprendisti;
      • soci lavoratori di cooperativa, che abbiano stipulato con la stessa un contratto di lavoro subordinato ai sensi della legge n. 142/2001 (soci lavoratori di cooperative di produzione elavoro, soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n.250/58, ecc.);
        • dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche ex art. 1, co.2, del D.lgs. n.165/2001
        • soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/70, in quanto l’art. 2, co. 38 della legge )”/2012 ha aggiunto l’ASpI alle forme di previdenza ed assistenza sociale applicabili ai predetti soci;
        • le categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavorosubordinato
        • La  circolare definisce altresì l’entità di contribuzione del finanziamento.

           

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