Circolare INPS 28 marzo 2013, n. 48

  • Emanante: INPS
  • Fonte: Altro
  • Numero fonte: 1
  • Data fonte: 29/03/2013
Articolo 4, comma 24, lettera b) Legge 28 giugno 2012 n. 92“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”: diritto della madre lavoratrice alla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati

Thesaurus: Inclusione sociale, Lavoro, Politiche sociali

Abstract:

Come è noto la legge di riforma del mercato del lavoro prevede nuovi interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso l’introduzione di misure orientate a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli.
In particolare, l’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 introduce in via
sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi. A tal fine, il decreto interministeriale  22 dicembre 2012 ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del contributo che viene erogato, ai sensi dell’art. 10 del citato decreto, tenendo conto del limite di spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.
La presente circolare ne definisce invece l’ambito di applicazione, misura, durata e modalità di erogazione del beneficio, la definizione dell’elenco delle strutture accreditate per l’erogazione del servizio, l’accesso al contributo da parte delle lavoratrici e il monitoraggio della spesa.

Come è noto la legge di riforma del mercato del lavoro prevede nuovi interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso l’introduzione di misure orientate a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli.
In particolare, l’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 introduce in via
sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi. A tal fine, il decreto interministeriale  22 dicembre 2012 ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del contributo che viene erogato, ai sensi dell’art. 10 del citato decreto, tenendo conto del limite di spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.
La presente circolare ne definisce invece l’ambito di applicazione, misura, durata e modalità di erogazione del beneficio, la definizione dell’elenco delle strutture accreditate per l’erogazione del servizio, l’accesso al contributo da parte delle lavoratrici e il monitoraggio della spesa.

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