Decreto 29 marzo 2013

  • Emanante: Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 133
  • Data fonte: 06/06/2013
Erogazione in unica soluzione dell'indennita' ASpI e mini-ASpI, di cui all'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92

Thesaurus: Lavoro, Politiche sociali

Abstract:

Il decreto individua i beneficiari  dell’intervento di cui all’art. 2, comma 19, della legge n. 92 del 28 giugno  2012. Si tratta di quei lavoratori che abbiano  perduto involontariamente la propria occupazione, beneficiari dell’indennita’ mensile ASpI o mini-ASpI, che intendono intraprendere un’attivita’ di lavoro autonomo o avviare un’attivita’ di auto  impresa  o  di  micro impresa o associarsi in cooperativa   o  che  intendono  sviluppare  a  tempo  pieno  un’attivita’ autonoma gia’ iniziata durante il rapporto di  lavoro  dipendente  la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI. La prestazione  consiste  nella  liquidazione  in  unica  soluzione dell’indennita’ mensile ASpI o mini-ASpI, per un numero di mensilita’ pari a quelle spettanti e non ancora percepite, e sarà effettuata dall’INPS. I lavoratori che intendono avvalersi della  liquidazione del beneficio  in  unica soluzione  devono  trasmettere telematicamente all’INPS la relativa domanda  con  la  specificazione  dell’attività da intraprendere o da sviluppare, secondo le  indicazioni fornite dallo stesso Istituto.

Il decreto individua i beneficiari  dell’intervento di cui all’art. 2, comma 19, della legge n. 92 del 28 giugno  2012. Si tratta di quei lavoratori che abbiano  perduto involontariamente la propria occupazione, beneficiari dell’indennita’ mensile ASpI o mini-ASpI, che intendono intraprendere un’attivita’ di lavoro autonomo o avviare un’attivita’ di auto  impresa  o  di  micro impresa o associarsi in cooperativa   o  che  intendono  sviluppare  a  tempo  pieno  un’attivita’ autonoma gia’ iniziata durante il rapporto di  lavoro  dipendente  la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI. La prestazione  consiste  nella  liquidazione  in  unica  soluzione dell’indennita’ mensile ASpI o mini-ASpI, per un numero di mensilita’ pari a quelle spettanti e non ancora percepite, e sarà effettuata dall’INPS. I lavoratori che intendono avvalersi della  liquidazione del beneficio  in  unica soluzione  devono  trasmettere telematicamente all’INPS la relativa domanda  con  la  specificazione  dell’attività da intraprendere o da sviluppare, secondo le  indicazioni fornite dallo stesso Istituto.

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