- Emanante: Presidente Repubblica
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 36
- Data fonte: 12/02/2021
Thesaurus: Disposizioni, Emergenza sanitaria
Abstract:
Ritenuta la straordinaria urgenza e necessità di prorogare specifiche misure di contenimento alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, il Presidente della Repubblica ha approvato l’emanazione del decreto-legge in oggetto, con il quale si dispone il divieto di spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, sull’intero territorio nazionale, dal 16 febbraio al 25 febbraio 2021, salvi gli spostamenti per comprovate motivazioni lavorative, di necessità o di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. La violazione delle disposizioni, di cui sopra, è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. La Legge 12 marzo 2021, n. 29 ha disposto, con l’articolo 1, comma 2, che il “Decreto-Legge 12 febbraio 2021, n. 12, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 12 del 2021”.