Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Thesaurus: Disposizioni, Emergenza sanitaria

Abstract:

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e dell’economia e delle finanze, emana il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, riguardante le misure per il sostegno di singoli, di famiglie e di imprese e per il rilancio dell’economia italiana. Il presente decreto stabilisce che a decorrere dal 18 giugno 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale e non sarà più necessaria l’autocertificazione. Gli spostamenti saranno liberi ma permane il divieto di assembramento. Dal 3 giugno saranno possibili gli spostamenti interregionali, limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. Sempre dal 3 giugno riaprono anche le frontiere. Si potrà entrare in Italia dall’Unione europea e da tutta l’area Schengen senza doversi sottoporre ai 14 giorni di isolamento imposto dalla quarantena scattata con l’epidemia. Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e le Istituzioni di Alta formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. Le attività  economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio del contagio nel settore di riferimento. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le violazioni, delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Le misure stabilite dal presente decreto si applicano dal 18 maggio al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1.

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