Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229

  • Emanante: Governo
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 309
  • Data fonte: 30/12/2021
Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

Thesaurus: Disposizioni, Emergenza sanitaria

Abstract:

Con il presente provvedimento, si dispone che dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  1. alberghi e altre strutture recettive
  2. sagre e fiere, convegni e congressi
  3. feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose
  4. impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
  5. servizi di ristorazione all’aperto;
  6. piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto;
  7. centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.