Decreto-Legge 30 gennaio 2021, n. 7

  • Emanante: Presidente Repubblica
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 24
  • Data fonte: 30/01/2021
Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonche' di modalita' di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Thesaurus: Disposizioni, Emergenza sanitaria

Abstract:

Il 31 gennaio 2021 è entrato in vigore il decreto-legge 7/2021 che differisce al 28 febbraio il termine precedentemente fissato al 31 gennaio con il decreto-legge 3/2021, recante ” Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonche’ adempimenti e versamenti tributari. In particolare, il provvedimento, in oggetto, reca la proroga dei termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari. Il decreto si occupa, altresì, della modalità di esecuzione delle pene, prevedendo la proroga sino al 30 aprile 2021 in relazione alla durata delle licenze premio straordinarie, dei permessi premio e della detenzione domiciliare. Il decreto-legge 7/2021 ricalca il precedente decreto-legge 3/2021 concedendo un’ulteriore proroga per diversi termini. In particolare, all’art. 1, è previsto il differimento dei termini già contenuto: nel Decreto Rilancio (d. l. 34/2020) in tema di sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni (art. 152) e in tema di proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali (art. 57); nel Decreto Cura Italia (d. l. 18/2020) in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (art. 68). L’art. 1 c. 5 del d. l. 7/2021 abroga l’art. 1 del precedente d. l. 3/2021 che, nelle varie disposizioni, prevedeva il termine del 31 gennaio 2021, ora prorogato al 28 febbraio. L’art. 2 del decreto-legge in commento si occupa del settore penitenziario, prevedendo delle modifiche: al Decreto Ristori (d. l. 137/2020) in tema di licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà (art. 28); di durata straordinaria dei permessi premio (art. 29) e di disposizioni in materia di detenzione domiciliare (art. 30). Infine, l’art. 3 contiene disposizioni finanziarie e l’art. 4 riguarda l’entrata in vigore, il 31 gennaio 2021.

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