Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23

  • Emanante: Governo
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 94
  • Data fonte: 08/04/2020
Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

Thesaurus: Finanza pubblica, Imprese, Lavoro

Abstract:

Il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, c.d. Decreto liquidità, oltre ad assicurare liquidità alle imprese messe in crisi dall’emergenza epidemiologica, prevede l’estensione della copertura di cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga e assegno ordinario di cui agli artt. 19 e 22 del Decreto “Cura Italia” anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, nonché l’esenzione dall’imposta di bollo per i procedimenti di cassa integrazione in deroga. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, SACE S.p.A. concede, fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11 del presente decreto, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese. Le imprese beneficiarie non potranno distribuire dividendi o riacquistare proprie azioni nel corso del 2020. Potranno assumere l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e, inoltre, dovranno rispettare la clausola made in Italy. Il finanziamento dovrà essere usato esclusivamente per attività localizzate in Italia. I prestiti vanno restituiti in sei anni, con preammortamento possibile fino a due anni. Le commissioni sono differenziate per le PMI e per le imprese più grandi. Altra misura prevista dal decreto è la proroga dei termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare previsto dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che dal 15 aprile 2020 viene prorogata all’11 maggio 2020 e conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato per il 12 maggio 2020. anche i termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza sono prorogati al 15 maggio 2020. In allegato la circolare dell’ABI, inviata alle banche, applicativa del decreto in oggetto sulle misure per fornire liquidità alle imprese.

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