Decreto-Legge 8 ottobre 2021, n. 139

  • Emanante: Presidente Repubblica
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 241
  • Data fonte: 10/10/2021
Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

Thesaurus: Emergenza sanitaria, Pubblica amministrazione, Politiche sociali

Abstract:

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 dell’8 ottobre 2021 il Decreto-Legge n. 139 recante le  “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali” (c.d. Decreto capienze). ​Si illustrano, di seguito, le novità: Spettacoli e Cultura in zona bianca la capienza consentita al chiuso è del 100 per cento, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. Nelle strutture museali è stata eliminata la distanza interpersonale di almeno un metro. Il pubblico a eventi e a competizioni sportive non può superare il 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 60 per cento al chiuso. Nelle discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso senza ricircolo dell’aria è obbligatorio l’impianto di aereazione, restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di  protezione delle vie respiratorie, a eccezione del momento del ballo. In caso di violazione delle regole su capienza e green pass nei settori di spettacoli, eventi sportivi e discoteche, la chiusura si applica dalla seconda violazione. Altre misure del Decreto riguarda la modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro. I lavoratori che accedono al luogo di lavoro non in possesso della certificazione verde Covid-19, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, hanno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Sono state introdotte, in coerenza con il quadro europeo, alcune semplificazioni alla disciplina prevista dal decreto legislativo 196/2003 del trattamento dei dati con finalità di interesse pubblico. 

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