Decreto-Legge 8 settembre 2020, n. 111

  • Emanante: Il Presidente della Repubblica
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 223
  • Data fonte: 08/09/2020
Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Thesaurus: Disposizioni, Emergenza sanitaria, Istruzione

Abstract:

Con il presente decreto si dispone, tra le altre misure, in merito al trasporto pubblico scolastico, al fine di consentire l’erogazione dei servizi di trasporto in conformità alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con madificazioni dalla legge n. 33/2020 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/2020. Si prevede che le risorse, di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nonchè quelle attribuite dal decreto del Ministero dell’Interno 24 luglio 2020, possono essere utilizzate dai Comuni, nel limite complessivo di 150 milioni di euro, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. Inoltre, per garantire il corretto e regolare avvio e regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2020 e di 6 milioni di euro per l’anno 2021. Le predette risorse sono destinate a favore degli enti locali per le finalità di cui all’articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e noleggio di strutture temporanee. All’articolo 4 si dispone in merito alla sospensione dei versamenti tributarie contributivi, nonchè agli interventi a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, per Lampedusa e Linos. L’articolo 5 disciplina il lavoro agile e il congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici. 
Il presente decreto-legge è stato abrogato dall’articolo 1, comma 2, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, riguardante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, vedi comunicato del 9 novembre 2020.