Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183

Thesaurus: Lavoro, Disoccupazione, Politiche sociali

Abstract:

Il decreto legislativo 148/2015 introduce, in un unico testo normativo di 47 articoli,  la disciplina  del sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro.  Le disposizioni generali (artt. 1-8) ne individuano i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l’ammontare e la durata della tutela (l’80%  della retribuzione globale per massimo 24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. Il decreto estende la platea dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15. Per quanto riguarda la Cassa integrazione ordinaria (CIGO), il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l’abolizione delle commissioni provinciali e l’autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte dell’INPS. La domanda di CIGO deve avvenire entro 15 giorni dall’avvio della riduzione o sospensione (art. 15). Anche per la Cassa integrazione straordinaria (CIGS) sono state introdotte varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di  attivazione  e ai controlli. Viene, inoltre,  prevista una revisione della durata massima complessiva delle integrazioni salariali ai fini di una razionalizzazione dell’istituto: per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo, utilizzando la causale di contratto di solidarietà, può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile, perché, come detta il comma 5, dell’articolo 22, la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la  causale di crisi aziendale, il limite della GIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente, infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali a datori di lavoro e loro lavoratori non coperti dalla cassa integrazione.  I principali interventi riguardano:

  • l’obbligo di estendere entro il  31 dicembre 2015 i fondi di solidarietà bilaterali per tutti i settori che  non rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, in relazione ai datori di lavoro che occupano  mediamente più di 5 dipendenti (attualmente l’obbligo è previsto in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 15  dipendenti);
  • la previsione che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di solidarietà residuale (ossia il fondo che opera per tutti i settori i quali, oltre a non rientrare nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali) assume la denominazione di Fondo di Integrazione Salariale ed è soggetto a una nuova disciplina.
     

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