Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149

  • Emanante: Stato
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 221
  • Data fonte: 23/09/2015
Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183

Thesaurus: Mercato del lavoro

Abstract:

Il decreto legislativo prevede, al fine di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva, l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro. L’Ispettorato ha personalità di diritto pubblico, ha autonomia di bilancio e autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento. La principale funzione dell’Ispettorato nazionale, risiede nel coordinamento, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria. A tal fine, l’Ispettorato definisce tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento e detta le linee di condotta e le direttive di carattere operativo per tutto il personale ispettivo (compreso quello in forza presso INPS e INAIL).
In supporto alla programmazione dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato, si prevede l’obbligo per l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle entrate di mettere a disposizione dell’Ispettorato, anche attraverso l’accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata.
Al fine di rafforzare l’azione di coordinamento con altri organi preposti alla vigilanza si prevede:

  • la stipula di appositi      protocolli, anche con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e      delle agenzie regionali per la protezione ambientale onde assicurare      l’uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti      ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi;
  • l’obbligo per ogni altro organo      di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione      sociale di raccordarsi con l’Ispettorato.

Ulteriori disposizioni sono finalizzate alla semplificazione normativa in materia di ricorsi amministrativi e giudiziari riguardanti gli atti degli organi ispettivi.

Il decreto legislativo prevede, al fine di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva, l’istituzione dell??Ispettorato nazionale del lavoro. L’Ispettorato ha personalità di diritto pubblico, ha autonomia di bilancio e autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento. La principale funzione dell’Ispettorato nazionale, risiede nel coordinamento, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria. A tal fine, l’Ispettorato definisce tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento e detta le linee di condotta e le direttive di carattere operativo per tutto il personale ispettivo (compreso quello in forza presso INPS e INAIL). In supporto alla programmazione dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato, si prevede l’obbligo per l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle entrate di mettere a disposizione dell’Ispettorato, anche attraverso l’accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata. Al fine di rafforzare l’azione di coordinamento con altri organi preposti alla vigilanza si prevede:

  • la stipula di appositi      protocolli, anche con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e      delle agenzie regionali per la protezione ambientale onde assicurare      l’uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti      ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi;
  • l’obbligo per ogni altro organo      di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione      sociale di raccordarsi con l’Ispettorato.
  • Ulteriori disposizioni sono finalizzate alla semplificazione normativa in materia di ricorsi amministrativi e giudiziari riguardanti gli atti degli organi ispettivi.

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