Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183

Thesaurus: Politiche dell`occupazione

Abstract:

In data 14 settembre 2015 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 150, costituito da 35 articoli,  recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Con il provvedimento in oggetto viene istituita una Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) (articolo 4), e formata dalle strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro, dall’INPS, dall’INAIL, dalle Agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione, dagli enti di formazione, da Italia Lavoro, dall’ISFOL, nonché dal sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle Università e dagli altri Istituti di scuola secondaria di secondo grado. Tutte le risorse necessarie al suo funzionamento saranno, infatti, trasferite dal Ministero del lavoro e dall’ISFOL (articolo 10), dei quali sarà effettuata una conseguente riorganizzazione. Il Ministero del lavoro fisserà le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali in materia di politiche attive e definirà i livelli minimi essenziali che le prestazioni devono avere su tutto il territorio nazionale. Stipulerà, con ogni Regione e con le Province autonome, una convenzione per regolare i rapporti e gli obblighi concernenti la gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro. Sarà istituito, dall’ANPAL, un Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro, un Sistema informativo delle politiche del lavoro (articolo 13) e il fascicolo elettronico del lavoratore (articolo 14). L’obiettivo è quello di valorizzare le sinergie tra soggetti pubblici e privati e di rafforzare le capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Per semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, si prevede che le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (comprese quelle relative alla gente di mare), dovranno essere effettuate in via telematica. Tutte le informazioni contenute nel Sistema informativo saranno messe a disposizione delle Regioni e delle Province. Verrà istituito anche un Albo nazionale degli enti accreditati (articolo 15) a svolgere attività di formazione professionale. Il Ministero del lavoro stipulerà, con ogni Regione e con le Province Autonome, una convenzione per la gestione dei servizi, prevedendo, in via transitoria, che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro siano attribuiti a soggetti pubblici o privati accreditati, anche al fine di svolgere, nei confronti dei disoccupati e dei soggetti a rischio di disoccupazione, attività di orientamento, ausilio, avviamento alla formazione e accompagnamento al lavoro. All’articolo 19, viene definito lo stato di lavoratore disoccupato e di lavoratore dipendente a rischio di disoccupazione. Gli appartenenti a queste categorie verranno assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità e saranno convocati dai Centri per l’impiego per la stipula di un Patto di servizio personalizzato (articolo 20). Il Patto dovrà, inoltre, riportare la disponibilità del richiedente a partecipare a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva e ad accettare congrue offerte di lavoro. La sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato sarà necessaria anche ai fini della concessione dell’Assegno di disoccupazione (ASDI). I lavoratori titolari di strumenti di sostegno del reddito potranno essere chiamati a svolgere attività di servizio nei confronti della collettività nel territorio del Comune di residenza. L’utilizzo dei lavoratori in tali attività non determinerà l’instaurazione di un rapporto di lavoro. A questi lavoratori spetterà un importo mensile, pari all’assegno sociale, erogato dall’INPS. Si riordina infine la normativa in materia di incentivi all’occupazione con la previsione dell’istituzione, presso l’ANPAL, di un Repertorio nazionale degli incentivi all???occupazione. Vengono definiti i principi generali di fruizione degli incentivi al fine di garantire un’omogenea applicazione; si provvede alla razionalizzazione e al rifinanziamento di quelli finalizzati a promuovere i contratti di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale, di alta formazione e ricerca e l’alternanza scuola lavoro.

 

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