Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, anorma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Thesaurus: Riforme, Lavoro, Termini ausiliari, Politiche sociali

Abstract:

Con il presente decreto  sono apportate modifiche correttive ai cinque decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega n. 183 del 2014, c.d. Jobs Act. 
Più in dettaglio il Capo I interviene sul D.Lgs. 81/2015 per la parte relativa al lavoro accessorio,  ovvero sulla maggiore tracciabilità dei voucher lavoro. Le disposizioni introdotte prevedono l’obbligo, per il committente  imprenditore o professionista, di comunicare all’ispettorato del lavoro i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, luogo, giorno e ora di inizio e fine della prestazione,  almeno 60 minuti prima  dell’inizio del  lavoro accessorio,  riducendo in tal senso il termine temporale dei 30 giorni successivi disposto dall’art. 49 del  D.Lgs. 81. Per gli imprenditori agricoli  è prevista una deroga in ordine ai contenuti della comunicazione; la durata della prestazione può avere un  arco temporale  di 3 giorni.  In caso di inadempimento degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Il Capo II apporta modifiche al D.Lgs. 148/2015. Le più rilevanti  riguardano la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà difensivi  (evitare licenziamenti)  in contratti di solidarietà espansivi (stimolare nuove assunzioni) al fine di favorire l’incremento degli organici e lo sviluppo di nuove competenze.  Viene potenziata la NASpI per i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. Per l’anno 2016 è aumentata, dal 5 al 50%,, la percentuale delle risorse finanziarie non spese che le Regioni e le Province autonome possono utilizzare per finanziarie ammortizzatori sociali  in deroga e azioni di politica attiva. Altre misure correttive  dispongono l’aumento delle risorse per la CIGS nelle imprese sequestrate alla criminalità organizzata e la proroga  fino a 12 mesi della CIGS nelle  aree di crisi complessa. In questo caso le imprese interessate dovranno presentare un piano di recupero occupazionale concordato con la Regione.
Il Capo III  contiene disposizioni correttive dei decreti 149 e 150 del Jobs Act.. Le modifiche apportate al decreto 150/2015 dispongono il cambio di denominazione dell’ISFOL in INAPP (Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche) a partire dal 1 dicembre 2016.  Per quanto concerne l’ANPAL  si chiarisce quali sono i servizi per il lavoro che rientrano nelle competenze dell’agenzia, tramite il rinvio ai servizi e alle misure di politica attiva elencate  nell’art. 18 del decreto 150. Viene altresì specificato il trasferimento all’ANPAL di quelle attività già in capo al Ministero del lavoro in materia di promozione e coordinamento dei programmi formativi destinati ai disoccupati, ai fini della riqualificazione e dell’autoimpiego e dell’inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze di Regioni e Province autonome.  Anche la funzione di vigilanza dei Fondi interprofessionali passa dal Ministero del lavoro all’ANPAL, mentre la revoca degli stessi  o il loro commissariamento rimane in capo al ministero.
Il Capo IV modifica le disposizioni del D.Lgs. 151/2015. Diventano più stringenti le sanzioni per il datore di lavoro che non abbia coperto, per cause imputabili all’azienda,  le quote di assunzione obbligatorie di persone con disabilità.  La sanzione amministrativa sarà pari a cinque volte la misura di contributo esonerativo. Gli importi delle sanzioni amministrative sono  adeguate ogni cinque anni con apposito decreto ministeriale. Si precisa che nella quota dei disabili rientreranno anche i dipendenti che hanno una ridotta capacità lavorativa pari al 60%..Altre modifiche riguardano i controlli a distanza. In caso di mancato raggiungimento  dell’accordo sindacale per l’istallazione di impianti e strumenti di controllo dell’attività dei lavoratori,  il datore può richiedere l’autorizzazione all’ispettorato del lavoro territorialmente competente o, in caso di più sedi, all’ispettorato centrale.  Infine,  si precisa che le disposizioni  in materia di dimissioni on line e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non si applicano ai rapporti  di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e che anche i consulenti del lavoro nonché le sedi territoriali dell’Ispettorato possono assistere il lavoratore nell’ambito delle dimissioni per via telematica.

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