Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge10 dicembre 2014, n. 183

Thesaurus: Lavoro, Politiche sociali

Abstract:

Il decreto contiene disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria.   A norma dell’art. 1, a decorrere dal 1 maggio 2015 viene introdotta la NASpI (nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego), una  tutela  di  sostegno  al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che  abbiano perduto  involontariamente   la   propria   occupazione.   La   NASpI sostituisce  le precedenti  prestazioni   di   ASpI   e   mini-ASpI introdotte con la Legge Fornero 92/2012.  Il nuovo ammortizzatore sociale è modulato sulla base della stroria contributiva del lavoratore e  non si applica ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e agli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato poichè tutelati da altre norme.  Per accedere il lavoratore deve avere lo stato di disoccupazione, almeno 13 settimane di  contribuzione nei 4 anni precendti, almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti alla disoccupazione. La NASpI si applica anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell’ambito della procedura di conciliazione. L’ammontare dell’indennità (art. 3) è commissurato alla retribuzione  e non può comunque eccedere i 1.300 euro. Dopo i primi 4 mesi di pagamento, l’assegno viene ridotto del 3% al mese.La durata della prestazione (art. 4)  è pari a un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro. Dal 2017 la NASpI è corrisposta per un massimo di 78 settimane. L’erogazione della NASpI è condizionata alla partecipazione del disoccupato ad iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.  Il riordino della normativa introduce altre tutele quali l‘ASdI (art. 16) e la DIS-Coll (art. 15). La prima è destinata ai disoccupati che hanno terminato la NASpI e si trovano in uno stato di necessità. Si tratta prioritariamente di disoccupati con minori a carico e di coloro che sono vicini alla pensione. Viene erogata per  sei  mesi  ed è pari al 75%  dell’ultima indennità NASpI percepita. Anche per l’ASdI si prevede la decadenza del benefico in caso di non adesione del disoccupato  a percorsi di ricollocamento o di riqualificazione professionale. La DIS-Coll riguarda i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata o a progetto iscritti alla gestione separata e privi di partita IVA. Presuppone tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1 gennaio dell’anno precedente l’evento di disoccupazione alla data del predetto evento. L’importo è rapportato al reddito e diminuisce dal 3% a partire dal quarto mese di erogazione. La sua durata non può superare i sei mesi. Il contratto di ricollocazione è previsto dall’art. 17. Si tratta di una “dote individuale di cicollocazione” per il disoccupato che effettua la procedura di definizione del profilo professionale presso un centro per l’impiego o un soggetto accreditato.Il voucher di ricollocamento  ha un’importo variabile a seconda dei diversi profili professionali e della relativa difficoltà di ricollocazione; viene incassato dall’intermediario solo se il disoccupato viene ricollocato. La dote decade nel caso di mancata partecipazione del soggetto beneficiario alle iniziative di politica attiva di ricerca e ricollocamento al lavoro.

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