Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23

  • Emanante: Stato
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 54
  • Data fonte: 06/03/2015
Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183

Thesaurus: Mercato del lavoro, Contratto a tempo indeterminato, Lavoro

Abstract:

Il decreto  disciplina il nuovo regime di tutele in caso di licenziamento illegittimo. Le disposizioni si applicano dunque a tutti i nuovi assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,  senza distinzione per aspetto dimensionale dell’azienda. Non si applicano, invece, ai lavoratori del pubblico impiego. Il nuovo  sistema di tutele riduce  sostanzialmento il campo di applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori che resta inalterato per i licenziamenti nulli o discriminatori (art. 2). Per tutti gli altri, giustificato motivo oggettivo e soggettivo e giusta causa, ovvero sia per i licenziamenti economici sia per quelli disciplinari, è previsto un risarcimento economico pari a due mensilità per ogni anno di servizio, tra un minimo di quattro e un massimo di 24 mensilità.  Nel caso di licenziamenti disciplinari (giustificato motivo  soggettivo o giusta causa) resta il reintegro se in giudizio si dimostra l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore (art. 3). Sui licenziamenti collettivi si riducono le possibilità del reintegro. Diversamente dalla precedente normativa, in caso di violazione delle procedure di comunicazione ai sindacati e di violazione dei criteri di scelta è previsto solo  l’indennizzo economico. Per evitare di andare in giudizio l’art. 6 consente al datore di lavoro il ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso l’impresa offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e fino a un massimo di 18 mensilità.

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