DPCM – Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Thesaurus: Disposizioni, Emergenza sanitaria

Abstract:

In data 25 otttobre 2020 è stato pubblicato, nell’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 265, il Decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, emanto con urgenza per il contenimento del contagio da virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale. Il nuovo DPCM entra in vigore dal 26 ottobre 2020, sostituisce ed integra le misure contenute nel DPCM 18 ottobre 2020 e riguarda la loro applicazione ai fini del contenimento e del contrasto alla diffusione del virus e, restano efficaci fino alla data del 24 novembre 2020. Le nuove misure, contenute nel DPCM 24 ottobre 2020 costituito da 12 articoli e 22 allegati, concernono, in particolare, la chiusura alle ore 18:00 di tutte le attività dei servizi di ristorazione. Nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado sarà necessario adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, mentre l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza. Si raccomanda l’utilizzo del lavoro agile nella Pubblica Amministrazione e nel lavoro privato. Sono sospese le attività di palestre e piscine, fatta eccezione per quelle con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza. E’ sospesa, inoltre, l’attività dei centri culturali, sociali e ricreativi; l’attività sportiva di base e l’attività motoria è consentita all’aperto nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza assembramento. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto e sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. Restano sospese le attività di discoteche e sale da ballo sia all’aperto sia al chiuso; sono sopesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, ma restano consentiti soltanto quelli riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici.  Gli Allegati da 1 a 22 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.