INPS – Circolare 16 aprile 2015, n. 79

  • Emanante: Inps
  • Fonte: Altro
  • Numero fonte: 1
  • Data fonte: 17/03/2015
Fondo di solidarietà residuale ex articolo 3, comma 19, Legge n. 92/2012. Ulteriori chiarimenti in merito alla definizione dell’ambito applicazione

Thesaurus: Lavoro, Politiche sociali

Abstract:

 

Come noto, il decreto ministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014, istitutivo del Fondo di solidarietà residuale non identifica espressamente i settori in cui devono operare le imprese rientranti nell’ambito di applicazione del medesimo Fondo residuale ma –richiamando le disposizioni dell’articolo 3, comma 19 della Legge n. 92/2012 – individua quali destinatari delle tutele assicurate dal Fondo in oggetto i lavoratori dipendenti da imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, accordi collettivi volti all’attivazione di un Fondo di cui al precedente comma 4, ovvero ai sensi del comma 14. Con la presente circolare, si forniscono precisazioni in merito alle tipologie di imprese per le quali è stato istituito il Fondo di solidarietà residuale e si dettano ulteriori indicazioni sull’assolvimento del relativo obbligo contributivo.Tali disposizioni sono integrative delle indicazioni dettate – in relazione alle caratteristiche del suddetto Fondo ed alla relativa disciplina di finanziamento – con circolare n. 100 del 2 settembre 2014 e con successivi messaggi n. 6897 dell’8 settembre 2014 e n. 8673 del 12 novembre 2014.

Come noto, il decreto ministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014, istitutivo del Fondo di solidarietà residuale non identifica espressamente i settori in cui devono operare le imprese rientranti nell’ambito di applicazione del medesimo Fondo residuale ma –richiamando le disposizioni dell’articolo 3, comma 19 della Legge n. 92/2012 – individua quali destinatari delle tutele assicurate dal Fondo in oggetto i lavoratori dipendenti da imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, accordi collettivi volti all’attivazione di un Fondo di cui al precedente comma 4, ovvero ai sensi del comma 14. Con la presente circolare, si forniscono precisazioni in merito alle tipologie di imprese per le quali è stato istituito il Fondo di solidarietà residuale e si dettano ulteriori indicazioni sull’assolvimento del relativo obbligo contributivo.Tali disposizioni sono integrative delle indicazioni dettate – in relazione alle caratteristiche del suddetto Fondo ed alla relativa disciplina di finanziamento – con circolare n. 100 del 2 settembre 2014 e con successivi messaggi n. 6897 dell’8 settembre 2014 e n. 8673 del 12 novembre 2014

Consulta la versione integrale