INPS – Circolare 19 maggio 2014, n. 63

  • Emanante: Inps
  • Fonte: Altro
  • Numero fonte: 1
  • Data fonte: 20/05/2014
Legge 28 giugno 2012, n. 92 rubricata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e s.m.i. – Prestazione in favore di lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo (articolo 4, commi da 1 a 7-ter) - Prestazione a favore di lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

 

In riferimento a quanto previsto dall’articolo 4 della legge n.92/2012 di riforma del mercato del lavoro, con la presente circolare si forniscono specifiche indicazioni amministrative ed operative applicabili ai dipendenti iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, ferme restando le istruzioni impartite nella Circolare n.119 del 1° agosto 2013 e nel Messaggio Hermes n. 17768 del 5 novembre 2013. Si chiarisce pertanto che, le disposizioni riportate nella legge su indicata non sono applicabili nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, e s.m.i. fino all’emanazione del prescritto provvedimento, e che  la normativa dell’art. 4 è applicabile, al  momento,  ai dipendenti di aziende e amministrazioni non rientranti nell’elencazione di cui al comma 2, dell’art. 1 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 anche se iscritti alle casse pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici, quali ad esempio i dipendenti di aziende private – originariamente amministrazioni pubbliche – che sono iscritti alla predette casse pensionistiche per aver esercitato, all’atto della depubblicizzazione dell’Ente, l’opzione per il regime previdenziale preesistente.

In riferimento a quanto previsto dall’articolo 4 della legge n.92/2012 di riforma del mercato del lavoro, con la presente circolare si forniscono specifiche indicazioni amministrative ed operative applicabili ai dipendenti iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, ferme restando le istruzioni impartite nella Circolare n.119 del 1° agosto 2013 e nel Messaggio Hermes n. 17768 del 5 novembre 2013. Si chiarisce pertanto che, le disposizioni riportate nella legge su indicata non sono applicabili nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, e s.m.i. fino all’emanazione del prescritto provvedimento, e che  la normativa dell’art. 4 è applicabile, al  momento,  ai dipendenti di aziende e amministrazioni non rientranti nell’elencazione di cui al comma 2, dell’art. 1 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 anche se iscritti alle casse pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici, quali ad esempio i dipendenti di aziende private – originariamente amministrazioni pubbliche – che sono iscritti alla predette casse pensionistiche per aver esercitato, all’atto della depubblicizzazione dell’Ente, l’opzione per il regime previdenziale preesistente.

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