INPS – Circolare 27 novembre 2015, n. 194

  • Emanante: Inps
  • Fonte: Altro
  • Numero fonte: 1
  • Data fonte: 28/11/2015
Disposizioni in materia di indennità NASpI di cui ai Decreti legislativi n. 148 e n. 150 del 14 settembre 2015. Precisazioni sul calcolo della durata dell’indennità. Precisazioni sul requisito lavorativo delle 30 giornate di effettivo lavoro. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Thesaurus: Politiche sociali

Abstract:

A seguito della pubblicazione dei decreti legislativi n. 148 e n. 150 del 14 settembre 2015, si illustrano di seguito le disposizioni dei predetti decreti che incidono sulla disciplina della indennità NASpI. In particolare, l’art. 43 comma 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, abrogando l’ultimo periodo dell’art.5 del decreto legislativo n.22 del 2015, comporta il prolungamento strutturale della durata della indennità NASpI fino ad un massimo di 24 mesi anche per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017. Lo stesso decreto disciplina, all’art. 43 comma 4, la modalità di calcolo della durata della indennità NASpI relativamente ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione che si verificheranno entro il 31 dicembre 2015. Il decreto legislativo n.150 del 2015 dispone in materia di politiche attive del lavoro che prevedono la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo. A tal fine definisce una Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro costituita da soggetti, pubblici o privati, tra cui l’INPS relativamente alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito e l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) – istituita a decorrere dal 1° gennaio 2016 – con ruolo di coordinamento della rete. Il medesimo decreto inoltre introduce, all’art. 19, una nuova definizione di stato di disoccupazione e prevede, all’art. 21, il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità delle prestazioni a sostegno del reddito, comprese l’indennità NASpI e l’indennità DIS-COLL, prevedendo una partecipazione attiva del disoccupato alle politiche poste in essere dai Centri per l’Impiego finalizzate alla rioccupazione. L’art. 20 introduce altresì il patto di servizio personalizzato – stipulato dal disoccupato con il Centro per l’impiego – quale strumento di supporto finalizzato alla ricerca di una nuova occupazione sulla base del profilo personale di occupabilità, determinato secondo le metodologie di profilazione degli utenti definite dall’ANPAL. Nella presente circolare si forniscono inoltre precisazioni in ordine all’accertamento del requisito lavorativo di accesso all’indennità NASpI consistente nelle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro in relazione ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

 

A seguito della pubblicazione dei decreti legislativi n. 148 e n. 150 del 14 settembre 2015, si illustrano di seguito le disposizioni dei predetti decreti che incidono sulla disciplina della indennità NASpI. In particolare, l’art. 43 comma 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, abrogando l’ultimo periodo dell’art.5 del decreto legislativo n.22 del 2015, comporta il prolungamento strutturale della durata della indennità NASpI fino ad un massimo di 24 mesi anche per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017. Lo stesso decreto disciplina, all’art. 43 comma 4, la modalità di calcolo della durata della indennità NASpI relativamente ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione che si verificheranno entro il 31 dicembre 2015. Il decreto legislativo n.150 del 2015 dispone in materia di politiche attive del lavoro che prevedono la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo. A tal fine definisce una Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro costituita da soggetti, pubblici o privati, tra cui l’INPS relativamente alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito e l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) – istituita a decorrere dal 1° gennaio 2016 – con ruolo di coordinamento della rete. Il medesimo decreto inoltre introduce, all’art. 19, una nuova definizione di stato di disoccupazione e prevede, all’art. 21, il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità delle prestazioni a sostegno del reddito, comprese l’indennità NASpI e l’indennità DIS-COLL, prevedendo una partecipazione attiva del disoccupato alle politiche poste in essere dai Centri per l’Impiego finalizzate alla rioccupazione. L’art. 20 introduce altresì il patto di servizio personalizzato – stipulato dal disoccupato con il Centro per l’impiego – quale strumento di supporto finalizzato alla ricerca di una nuova occupazione sulla base del profilo personale di occupabilità, determinato secondo le metodologie di profilazione degli utenti definite dall’ANPAL. Nella presente circolare si forniscono inoltre precisazioni in ordine all’accertamento del requisito lavorativo di accesso all’indennità NASpI consistente nelle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro in relazione ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

Consulta la versione integrale