Legge 14 luglio 2020, n. 74

  • Emanante: Il Presidente della Repubblica
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 177
  • Data fonte: 15/07/2020
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Thesaurus: Disposizioni, Emergenza sanitaria

Abstract:

Con la presente legge viene convertito in legge, con le modificazioni riportate in allegato, il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 riguardante  le misure per il sostegno di singoli, di famiglie e di imprese e per il rilancio dell’economia italiana. Il decreto stabilisce, inoltre, che a decorrere dal 18 giugno 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale e non sarà più necessaria l’autocertificazione. Gli spostamenti saranno liberi ma permane il divieto di assembramento e dal 3 giugno saranno possibili gli spostamenti interregionali e riaprono anche le frontiere. Si potrà entrare in Italia dall’Unione europea e da tutta l’area Schengen senza doversi sottoporre ai 14 giorni di isolamento imposto dalla quarantena scattata con l’epidemia. Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e le Istituzioni di Alta formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. Le attività  economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti dei protocolli o linee guida. Le violazioni, delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Le misure stabilite dal presente decreto si applicano dal 18 maggio al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1. Il provvedimento entra in vigore il 30 luglio 2020.

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