Legge 22 maggio 2017, n. 81

  • Emanante: Stato
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 135
  • Data fonte: 13/06/2017
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

Thesaurus: Lavoratori, Lavoro agile (smart working)

Abstract:

La presente legge detta norme a tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e di una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato definita lavoro agile. A norma dell’art. 18,  lo smart working è  caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali; è organizzato per fasi, cicli e obiettivi, stabiliti mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; si avvale dell’utilizzo delle strumentazioni tecnologiche ed ha la duplice finalità di aiutare il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e  di  incrementare la competitività delle imprese. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento – economico e normativo – rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella circolare n. 48/2017.   Dette disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.