Lettera Circolare 12 ottobre 2012

  • Emanante: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
  • Fonte: Altro
  • Numero fonte: 1
  • Data fonte: 16/10/2012
Legge n. 92/2012 - licenziamento per giustificato motivo oggettivo - licenziamento disciplinare - convalida dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto - comunicazione CO -sanzioni

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Le novità introdotte dalla riforma Fornero in ordine ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo,  ai licenziamenti disciplinari e alla procedura di convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto, richiedono alcuni approfondimenti in ordine all’obbligo di comunicare al Centro per l’Impiego la cessazione del rapporto di lavoro “entro i 5 giorni successivi” (art. 21 della legge n. 264/1949).  Per i licenziamenti  scaturiti da  provvedimento disciplinare  o in esito alla procedura di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966, la circolare del Ministero del Lavoro chiarisce  che  gli effetti decorrono dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l’eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva, ovvero fatto salvo l’effetto sospensivo disposto dalle norme che tutelano la maternità e la paternità. Gli effetti rimangono altresì sospesi in caso di impedimento dovuto a infortunio sul lavoro. Per le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto, l’efficacia è sospensivamente condizionata alla procedura di convalida prevista dall’art. 4, commi 16-23 della legge 92/2012. In tal caso, ne consegue la necessità di definire il momento a partire dal quale  scaturisce l’obbligo di comunicare la cessazione del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego, anche ai fini della sanzionabilità della condotta presidiata, ai sensi dell’art. 19, comma 3 del D.Lgs 276/2003, da una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 100 e i 500 euro. D’intesa con la Direzione  generale per le politiche per i servizi del lavoro si ritiene di far decorrere l’obbligo della comunicazione  dal giorno dell’effettiva risoluzione del rapporto in quanto si ha certezza  in ordine all’esito delle procedure di licenziamento sopra citate. Nell’ipotesi di dimissioni volontarie o risoluzione consensuale l’obbligo di comunicazione decorre dal momento in cui le controparti intendono far decorrere giuridicamente la stessa risoluzione. Quanto all’eventuale revoca delle dimissioni o del consenso alla risoluzione, la circolare ministeriale chiarisce che la stessa non potrà che comportare un nuovo obbligo di comunicazione. Al riguardo la Direzione generale per i servizi al lavoro adotterà le necessarie misure di adeguamento al sistema onde consentire l’annullamento delle comunicazioni di cessazione del rapporto di lavoro in tutti i casi di revoca da parte del lavoratore.

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