MLPS – Circolare 26 luglio 2017, n. 14

  • Emanante: Ministero del lavoro
  • Fonte: Altro
  • Numero fonte: 1
  • Data fonte: 31/07/2017
Applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva

Thesaurus: Lavoro, Politiche sociali

Abstract:

La presente circolare chiarisce in merito al requisito dell’anzianità di servizio che deve avere il lavoratore per accedere al trattamento di integrazione salariale, al momento della presentazione delle istanze relative ai programmi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendali o  contratti di solidarietà difensivi. In particolare – ai fini della valutazione del requisito dei 90 giorni di anzianità lavorativa,  si ritiene che,  nel corso dei programmi contemplati dall’art. 21 del D.Lgs. 148/2015, non abbiano rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro, entrambi interessati dalla Cigs.

La presente circolare chiarisce in merito al requisito dell’anzianità di servizio che deve avere il lavoratore per accedere al trattamento di integrazione salariale, al momento della presentazione delle istanze relative ai programmi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendali o  contratti di solidarietà difensivi. In particolare – ai fini della valutazione del requisito dei 90 giorni di anzianità lavorativa,  si ritiene che,  nel corso dei programmi contemplati dall’art. 21 del D.Lgs. 148/2015, non abbiano rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro, entrambi interessati dalla Cigs.

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