MLPS – Decreto Direttoriale 30 gennaio 2020, n. 1

  • Emanante: Il Direttore Generale MLPS
  • Fonte:
  • Data fonte: 30/01/2020
Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro per l'anno 2020

Thesaurus: Professioni

Abstract:

Con il Decreto in oggetto e ai sensi dell’articolo 3 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, è indetta, per l’anno 2020, la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio di consulente del lavoro. Le prove d’esame avranno luogo presso gli ispettorati intrregionali del lavoro di Milano, Venezia, Roma e Napoli, presso gli ispettorati territoriali di Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L’Aquila, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Torino e Trieste nonchè presso la Regione Sicilia – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative – e le Province Autonome di Bolzano – Ufficio tutela sociale del lavoro e di Trento – Servizio lavoro. L’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e si compone di due prove scritte e di una prova orale. La domanda di ammissione all’esame di Stato dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica a decorrere dal 3 febbraio 2020. A tal fine, sul sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disponibile la procedura per presentare la domanda telematica seocondo il modello allegato al presente decreto. La domanda dovrà essere integralmente compilata ed inviata, a pena di inammissibilità, entro il 16 lugliuo 2020, inserendo nell’apposito campo il seriale contenuto nella marca da bollo del valore di euro 16,00 (sedici/00). In caso di errata o inesatta compilazione della domanda, è consentito al candidato di procedewre alla rettifica della stessa entro il termine di 30 giorni dalla data di invio. Entro il medesimo termine il candidato potrà effettuare l’annullamento della domanda inviata.  I candidati possono sostenere l’esame di Stato esclusivamente nella regione e nella provincia autonoma di residenza anagrafica, a pena di esclusione ovvero nullità della prova. 

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Decreto Direttoriale 30 gennaio 2020, n. 1