Nota Circolare 19 luglio 2012

  • Emanante: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
  • Fonte: Altro
  • Numero fonte: 1
  • Data fonte: 30/07/2012
Articolo 4, comma 33, lett. c) della Legge 28 giugno 2012, n. 92. Livelli essenziali delle prestazioniconcernenti i servizi per l’impiego. Prime indicazioni

Thesaurus: Lavoro, Servizi per l`impiego

Abstract:

La presente nota fornisce  alcuni indirizzi operativi per un’applicazione omogenea delle disposizioni introdotte dalla Legge n. 92/2012 in materia di servizi per l’impiego.
In particolare, l’articolo 4, comma 33, lett. b) della suddetta legge apporta modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, individuando dei principi “nuovi” che stanno alla base dell’accertamento dello stato di disoccupazione e degli interventi per contrastare la disoccupazione di lunga durata. In base alla nuova disposizione la perdita e la sospensione dello stato di disoccupazione è disciplinata dai seguenti principi:
– perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell’ambito delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 (del d.lgs. n. 181/2000);
– perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o di lavoro temporaneo nell’ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici stabiliti dalle Regioni;
– sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.
Tali disposizioni diventano efficaci, e come tali hanno effetto sullo status di disoccupato, solo dopo l’emanazione dei provvedimenti regionali cui il medesimo articolo 4 del d.lgs. n. 181/2000 rinvia.
Tuttavia, al fine di dare concretezza all’obiettivo delle nuove disposizioni e attuare anche per i servizi al lavoro i “livelli essenziali per le prestazioni”  occorre che le Regioni e le  Provincie Autonome emanino in tempi congrui i provvedimenti regionali soprarichiamati, individuando contestualmente sia criteri omogenei sia tempi di attuazione che garantiscano parità di trattamento a tutti i cittadini. In caso contrario, il Ministero del Lavoro potrà intervenire autonomamente, invocando il principio di sussidiarietà, che, naturalmente, verrà meno al momento dell’emanazione dei  provvedimenti regionali.
Resta inteso che, fino a tale data, restano in vigore i provvedimenti regionali già emanati sulla base della normativa previgente.

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