Emilia Romagna – Ordinanza Presidente Giunta Regionale 7 agosto 2020, n. 157

  • Emanante: Giunta Regionale
  • Regione: Emilia Romagna
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 282
  • Data fonte: 07/08/2020
Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19

Thesaurus: Politiche sanitarie

Abstract:

Il Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna ordina che, a decorrere dall’8 agosto 2020, è consentita la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale o internazionale di ogni disciplina, all’interno di impianti sia all’aperto sia al chiuso, con la garanzia del contingentamento e del controllo degli ingressi e nel rispetto delle disposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi” contenute nell’allegato 1, parte integrale del presente provvedimento. Potranno essere concesse deroghe al numero massimo di spettatori per specifici eventi di interesse nazionale o internazionale secondo quanto indicato dalle Linee Guida allegate. A decorrere dal 1° settembre 2020 è consentita la ripresa delle attività dei servizi educativi e delle scuole per l’infanzia nel rispetto della normativa. 

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Ordinanza Presidente Giunta Regionale 7 agosto 2020, n. 157