Lazio – Ordinanza Presidente Giunta Regionale 13 novembre 2020, n. Z00066

  • Emanante: Regione Lazio
  • Regione: Lazio
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 137
  • Data fonte: 13/11/2020
Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione epidemiologica da Covid-2019

Thesaurus: Emergenza sanitaria

Abstract:

Il Presidente della Regione Lazio, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ordina determinate disposizioni per le grandi strutture di vendita del territorio regionale e dispone che nei giorni festivi e prefestivi siano chiuse le grandi strutture di vendita, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole. Inoltre, dispone che, nei giorni festivi, sono chiuse le attività di commercio al dettaglio nell’ambito dei mercati, con la sola eccezione delle attività dirette alla vendita di generi alimentari. Le attività commerciali, escluse dalle chiusure previste dalla presente Ordinanza e stabilite dal DPCM del 3 Novembre 2020, devono garantire e assicurate che vengano rispettate le misure di prevenzione e sicurezza contenute nell’allegato 9 del DPCM 3 Novembre 2020 contenente le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e Province autonome dell’8 Ottobre 2020. Le disposizioni di questa Ordinanza producono effetto dalla pubblicazione della stessa fino al 30 Novembre 2020.

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Ordinanza Presidente Giunta Regionale 13 novembre 2020, n. Z00066