ANAC – Determina 10 dicembre 2015, n. 13

  • Emanante: Autorità Nazionale Anticorruzione
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 300
  • Data fonte: 28/12/2015
Aggiornamento della determina n. 6 del 18 dicembre 2013 recante indicazioni interpretative concernenti le modifiche apportate alla disciplina dell'arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

Thesaurus: Riforme, Programmazione, Razionalizzazione

Abstract:

La determina in oggetto reca indicazioni interpretative concernenti le modifiche apportate alla disciplina dell’arbitrato nei contratti pubblici apportate dalla legge 190/2012 (c.d. legge anticorruzione) alla disciplina dell’arbitrato, come prevista dagli artt. 241-243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice).  La novella è contenuta nei commi da 18 a 25 dell’articolo 1 della legge 190/2012. Le indicazioni interpretative riguardano: il divieto di partecipare a collegi arbitrali o all’assunzione di incarico di arbitro unico per determinate categorie di soggetti pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti; le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture; le disposizioni relative al ricorso ad arbitri si applicano anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico di bilanci pubblici; la nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e secondo la vigente normativa; qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati tra dirigenti pubblici. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l’ arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto tra i dirigenti pubblici, qualora non risulti possibile, la nomina è disposta nel rispetto delle disposizioni del Codice. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 dell’articolo 1 della legge 190/2012 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima dell’entrata in vigore della legge 190/2012.

 

 

La determina in oggetto reca indicazioni interpretative concernenti le modifiche apportate alla disciplina dell’arbitrato nei contratti pubblici apportate dalla legge 190/2012 (c.d. legge anticorruzione) alla disciplina dell’arbitrato, come prevista dagli artt. 241-243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice).  La novella è contenuta nei commi da 18 a 25 dell’articolo 1 della legge 190/2012. Le indicazioni interpretative riguardano: il divieto di partecipare a collegi arbitrali o all’assunzione di incarico di arbitro unico per determinate categorie di soggetti pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti; le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture; le disposizioni relative al ricorso ad arbitri si applicano anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico di bilanci pubblici; la nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e secondo la vigente normativa; qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati tra dirigenti pubblici. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l’ arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto tra i dirigenti pubblici, qualora non risulti possibile, la nomina è disposta nel rispetto delle disposizioni del Codice. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 dell’articolo 1 della legge 190/2012 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima dell’entrata in vigore della legge 190/2012.

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