CU – Accordo 22 dicembre 2016, n. 153

  • Emanante: Conferenza Unificata
  • Fonte:
  • Data fonte: 22/12/2016
Standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) - ai sensi del D.Lgs. n. 28/2011.

Thesaurus: Professioni

Abstract:

Il presente documento disciplina i corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell’attestato di qualificazione professionale di “Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili”, ai sensi del comma 2 dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28, emanato in attuazione della Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo, concernente la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Pertanto, dal 1 agosto 2013, per tali soggetti la qualificazione di installatore e di manutentore straordinario di impianti FER si acquisisce a seguito di un periodo di formazione, svolto ai sensi del punto 4 dell’Allegato 4 del D.lgs. 28/2011, e del superamento del percorso formativo di qualificazione professionale di cui alle presenti Linee guida. La formazione degli installatori è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi secondo i criteri di cui all’allegato 4 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28, nonché alla programmazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale. Il percorso formativo ha una durata minima di 80 ore così suddivise: – 20 ore per il modulo comune; – 60 ore per i moduli specifici, di cui almeno 20 di pratica. Le Regioni nell’ambito dei propri sistemi possono definire specifici criteri per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in contesti formativi e/o professionali. E’ obbligatorio l’aggiornamento degli installatori e manutentori, a norma del comma 1, lett. f dell’allegato 4 al D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28. Pertanto, coloro che hanno conseguito la qualificazione di cui all’art. 15, comma 1 del D.lgs. 28/2011, sono tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento ogni 3 anni, che decorrono quindi dal 1 agosto 2013. La durata minima dell’aggiornamento è pari a 16 ore e può essere realizzato anche attraverso modalità FAD, secondo le indicazioni di ciascuna Regione. La frequenza del corso è obbligatoria al 100% ed al termine viene rilasciato un attestato di frequenza. L’Accordo preso in esame modifica l’Accordo del 12 giugno 2014, n. 78 all’Allegato 1) nella sezione della descrizione della figura professionale nella parte dell’attività economiche di riferimento: ATECO 2007/ISTAT; e nella sezione Competenza 1 relativamente alle conoscenze essenziali.

 
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Accordo 22 dicembre 2016, n. 153