CU – Accordo 24 gennaio 2013, n. 8

  • Emanante: Conferenza Unificata
  • Fonte:
  • Data fonte: 24/01/2013
Standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) - ai sensi del D.Lgs. n. 28/2011

Thesaurus: Professioni

Abstract:

Il presente documento disciplina i corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell’attestato di qualificazione professionale di “Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili”, ai sensi del comma 2 dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28, emanato in attuazione della Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo, concernente la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Pertanto, dal 1 agosto 2013, per tali soggetti la qualificazione di installatore e di manutentore straordinario di impianti FER si acquisisce a seguito di un periodo di formazione, svolto ai sensi del punto 4 dell’Allegato 4 del D.lgs. 28/2011, e del superamento del percorso formativo di qualificazione professionale di cui alle presenti Linee guida. La formazione degli installatori è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi secondo i criteri di cui all’allegato 4 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28, nonché alla programmazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale. Il percorso formativo ha una durata minima di 80 ore così suddivise: – 20 ore per il modulo comune; – 60 ore per i moduli specifici, di cui almeno 20 di pratica. Le Regioni nell’ambito dei propri sistemi possono definire specifici criteri per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in contesti formativi e/o professionali. E’ obbligatorio l’aggiornamento degli installatori e manutentori, a norma del comma 1, lett. f dell’allegato 4 al D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28. Pertanto, coloro che hanno conseguito la qualificazione di cui all’art. 15, comma 1 del D.lgs. 28/2011, sono tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento ogni 3 anni, che decorrono quindi dal 1 agosto 2013. La durata minima dell’aggiornamento è pari a 16 ore e può essere realizzato anche attraverso modalità FAD, secondo le indicazioni di ciascuna Regione. La frequenza del corso è obbligatoria al 100% ed al termine viene rilasciato un attestato di frequenza.

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Accordo 24 gennaio 2013, n. 8