Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 136

  • Emanante: Stato
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 169
  • Data fonte: 21/07/2016
Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione delladirettiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito diuna prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n.1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso ilsistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)

Thesaurus: Mercato del lavoro, Lavoratori

Abstract:

 

Il decreto attua le disposizioni della Direttiva 2014/67/UE volta a  garantire  il rispetto di un appropriato livello di protezione dei diritti dei lavoratori distaccati per una prestazione transfrontaliera di servizi, e  a facilitare l’esercizio della libertà di prestazione di servizi e creare condizioni di concorrenza leale tra i prestatori di servizi. Il presente decreto si applica  pertanto  alle  imprese  stabilite  in  un altro Stato membro che, nell’ambito di una  prestazione  di  servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori  di  cui  all’articolo  2, comma  1,  lettera  d),  in  favore  di   un’altra   impresa,   anche appartenente allo stesso gruppo, o di un’altra unità produttiva o di un altro destinatario,  a  condizione  che  durante  il  periodo  del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato. Il presente decreto si applica alle agenzie di  somministrazione di  lavoro  stabilite  in  un  altro  Stato  membro  che   distaccano lavoratori presso un’impresa utilizzatrice avente la propria  sede  o un’unità produttiva in Italia.

Il decreto attua le disposizioni della Direttiva 2014/67/UE volta a  garantire  il rispetto di un appropriato livello di protezione dei diritti dei lavoratori distaccati per una prestazione transfrontaliera di servizi, e  a facilitare l’esercizio della libertà di prestazione di servizi e creare condizioni di concorrenza leale tra i prestatori di servizi. Il presente decreto si applica  pertanto  alle  imprese  stabilite  in  un altro Stato membro che, nell’ambito di una  prestazione  di  servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori  di  cui  all’articolo  2, comma  1,  lettera  d),  in  favore  di   un’altra   impresa,   anche appartenente allo stesso gruppo, o di un’altra unità produttiva o di un altro destinatario,  a  condizione  che  durante  il  periodo  del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato. Il presente decreto si applica alle agenzie di  somministrazione di  lavoro  stabilite  in  un  altro  Stato  membro  che   distaccano lavoratori presso un’impresa utilizzatrice avente la propria  sede  o un’unità produttiva in Italia.

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