Decreto Legislativo 20 giugno 2016, n. 116

  • Emanante: Stato
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 149
  • Data fonte: 28/06/2016
Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), dellalegge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamentodisciplinare

Thesaurus: Mercato del lavoro, Lavoro, Contratti di lavoro

Abstract:

 

Il decreto interviene sulla disciplina prevista per la fattispecie di illecito disciplinare denominata falsa attestazione della presenza in servizio e modifica l’art. 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al dipendente colto in flagrante sarà applicata la sospensione cautelare entro 48 ore e attivato il procedimento disciplinare che dovrà concludersi entro 30 giorni. E’ prevista la responsabilità disciplinare del dirigente (o del responsabile del servizio) che non proceda alla sospensione e all’avvio del procedimento. Il decreto precisa inoltre che, la fattispecie di falsa attestazione della presenza in servizio comprende anche quella realizzata mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento. Al dipendente  viene garantito il diritto alla percezione di un assegno alimentare – nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti – durante il periodo di sospensione cautelare dal lavoro. Infine, con il provvedimento di sospensione si procede anche alla contestuale contestazione dell’addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari e potrà farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale.

 

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