Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112

  • Emanante: Governo
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 167
  • Data fonte: 19/07/2017
Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106

Thesaurus: Terzo settore

Abstract:

Vengono definite imprese sociali quelle che esercitano in via stabile e principale una o più attività d’impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  Ai  fini dello stesso decreto, si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività d’impresa aventi, ad esempio, ad oggetto: interventi e prestazioni sanitarie (lettera b), educazione, istruzione e formazione  professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d), interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione  accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera e), ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h), radiodiffusione sonora a carattere comunitario (lettera j), servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri  enti  del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore (lettera m). Espressamente, la lettera r), fa rientrare nella definizione di impresa sociale anche gli enti che svolgano “accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti”. Nodo centrale della riforma  è l’utilizzo degli utili d’impresa.  Gli utili vengono di norma destinati «allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio»; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Niente premi, dunque, né compensi «individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze», limiti comunque agli stipendi, che non possono superare del 40% quelli previsti dai contratti collettivi (art. 13). L’impresa sociale può invece destinare parte degli utili (meno del 50%) per aumentare gratuitamente il capitale sociale o  distribuire dividendi ai soci, «in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato». Può inoltre deliberare erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società controllate  Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali  l’art. 18 stabilisce che gli utili e avanzi di gestione non costituiscono reddito imponibile nei seguenti casi: 1) se vengono desinati a una riserva destinata «allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio» o ai contributi per l’attività ispettiva; 2) se servono ad aumentare il capitale sociale. Per  chi finanzia un’impresa sociale – persona fisica o società – viene riconosciuta una detrazione fiscale del 30% sull’investimento nel capitale di un’impresa o coop che diventi impresa sociale nei termini stabiliti dal decreto, a patto che sia stata costituita da meno di tre anni. La detrazione è valida per tre anni e non può superare 1 milione nel caso delle persone fisiche e 1,8 milioni nel caso delle società. 

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