Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40

Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Thesaurus: Servizio civile

Abstract:

Il presente decreto, in attuazione della delega disposta con l’articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, detta norme per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi individuati dall’articolo 8 della medesima legge. E’ istituito il servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, alla difesa non armata e non violenta della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli, nonché  alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione. I settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale di cui all’articolo 2 sono i seguenti:  assistenza; protezione civile;  patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;  patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale e dello sport; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità;  promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero. La programmazione, l’organizzazione e l’attuazione del servizio civile universale, nonché  l’accreditamento degli enti, le attività di controllo ed ogni ulteriore adempimento relativo alle funzioni attribuite in materia di servizio civile universale allo Stato dall’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:  sono sentite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, nella fase di predisposizione del Piano triennale e dei Piani annuali; esprimono il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 4, comma 4. I giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale a seguito di bandi pubblici di selezione sono denominati operatori volontari del servizio civile universale e svolgono le attività previste nell’ambito dei progetti, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto di cui all’articolo 16 e dalla normativa in materia di servizio civile universale.

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