- Emanante: Presidenza Consiglio dei Ministri
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 65
- Data fonte: 19/03/2015
Thesaurus: Programmazione
Abstract:
Il presente decreto disciplina le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 26 a 34, della legge di stabilita’ 2015, nonche’ i criteri, le condizioni e le modalita’ di funzionamento del Fondo di garanzia.Possono presentare istanza per la liquidazione mensile della Qu.I.R. (quota integrativa della retribuzione pari alla quota maturanda) tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi, per i quali trova applicazione l’istituto del TFR. L’art. 2 definisce altresì le tipologie di lavoratori del settore privato ai quali non si applicano le disposizioni contenute nel DPCM.
Il presente decreto disciplina le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 26 a 34, della legge di stabilita’ 2015, nonche’ i criteri, le condizioni e le modalita’ di funzionamento del Fondo di garanzia.Possono presentare istanza per la liquidazione mensile della Qu.I.R. (quota integrativa della retribuzione pari alla quota maturanda) tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi, per i quali trova applicazione l’istituto del TFR. L’art. 2 definisce altresì le tipologie di lavoratori del settore privato ai quali non si applicano le disposizioni contenute nel DPCM.