INPS – Circolare 15 settembre 2017, n. 130

  • Emanante: Inps
  • Fonte: Altro
  • Numero fonte: 1
  • Data fonte: 18/09/2017
Fondo di integrazione salariale. Criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale. D.M. n. 94033/2016: criteri per l’approvazione dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale e per l’approvazione dell’assegno di solidarietà. Chiarimenti vari in merito all’assegno ordinario ed all’assegno di solidarietà

Thesaurus: Lavoro, Politiche sociali

Abstract:

IlFondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016, assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi a norma, rispettivamente, dell’articolo 26 e dell’articolo 27 del citato D.lgs n. 148/2015.

Il FIS assicura la tutela in costanza di rapporto di lavoro attraverso l’erogazione di due prestazioni: l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario.

Con la presente circolare s’illustrano i criteri sulla base dei quali autorizzare le istanze di accesso alle due prestazioni.

IlFondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016, assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi a norma, rispettivamente, dell’articolo 26 e dell’articolo 27 del citato D.lgs n. 148/2015.

Il FIS assicura la tutela in costanza di rapporto di lavoro attraverso l’erogazione di due prestazioni: l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario.

Con la presente circolare s’illustrano i criteri sulla base dei quali autorizzare le istanze di accesso alle due prestazioni.

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