Legge 11 gennaio 1979, n. 12

  • Emanante: Stato
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 20
  • Data fonte: 21/01/1979
Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro

Thesaurus: Professioni

Abstract:

Le disposizioni contenute nella presente legge disciplinano l’esercizio della professione di consulente del lavoro. Gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, non curati dal datore di lavoro, direttamente o a a mezzo di propri dipendenti, sono assunti da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge, salvo quanto disposto dall’articolo 40 inerente ai consulenti già iscritti nell’albo, nonchè da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei raionieri e periti commerciali, i quali devono dare comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambitro territoriale intendaono svolgere gli adempimenti di cui sopra. I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, per almeno 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per l’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività. Non possono essere iscritti all’albo della provincia dove hanno prestato servizio, ma soltanto dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso. Il titolo di consulente del lavoro spetta a coloro che, muniti dell’apposita abilitazione professionale, sono iscritti nell’albo di cui all’articolo 8 della presente legge. Per le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonchè le altre piccole e medie imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare a servizi istituiti dalle rispettive associazioni di categoria l’esecuzione degli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale. All’articolo 3 della presente legge viene disciplinato lo svolgimento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione. 

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