Legge 24 febbraio 1992, n. 225

  • Emanante: Governo
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 64 - S.O. n. 54
  • Data fonte: 17/03/1992
Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile

Thesaurus: Protezione civile

Abstract:

La presente legge istituisce il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:
a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
b) le Forze armate;
c) le Forze di polizia;
d) il Corpo forestale dello Stato;
e) i Servizi tecnici nazionali;
f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica (Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca);
g) la Croce rossa italiana;
h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
i) le organizzazioni di volontariato;
l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

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